Segnaliamo che da una comunicazione del Ministero dello Sviluppo si evince il suggerimento alle Camere di Commercio di astenersi da sanzioni fino ai primi del nuovo anno. In pratica il termine si sposta dal 29 novembre 2011 al 31 dicembre 2011.
Un mese fa circa il 90% delle imprese non aveva ancora depositato il proprio indirizzo PEC in Camera di Commercio. Durante gli ultimi giorni non solo i Gestori PEC hanno dovuto far fronte ad una mole di richieste di indirizzi PEC da certificare, ma lo stesso Registro Imprese era sovraccarico.
La proroga e’ arrivata come sempre precisa e puntuale, riportiamo per esteso il testo della comunicazione:
“OGGETTO: Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese (art. 16, c. 6. DL 185/08) — Circolare n. 3645/C del 3/11/2011 – Indicazioni integrative.
Nell’approssimarsi del termine per procedere all’adempimento richiamato in oggetto questa Amministrazione ha provveduto, con circolare n. 3645/C del 3/11/2011, a fornire a codeste Camere alcune indicazioni operative.
Nella predetta circolare, tra l’altro, era specificato che <<il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell`impresa stessa>>.
Al riguardo, si evidenzia che sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni, da parte dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata, circa l’impossibilita di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di p.e.c. concentratasi nell’imminenza del termine sopra indicato, in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso.
Si ritiene che tale situazione determini l’impossibilita di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in parola, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81, é presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa.
Pertanto, avendo al riguardo sentita informalmente anche l’Unioncamere, si rappresenta a codeste Camere l’opportunità, in questa prima fase di applicazione della disposizione sopra richiamata e per evitare contenzioso di presumibile esito sfavorevole, di astenersi dall’applicare le sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile alle Società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi del ripetuto art. 16, c. 6, entro il termine del 29 novembre 2011.
Finché non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione, desumibili anche dalla circostanza che il ritardo nell’adempimento sia più prevalente o, comunque, non sia più così diffuso da evidenziare la persistenza di oggettive difficoltà, e, comunque, ragionevolmente, almeno fino al1’inizio del nuovo anno, si suggerisce di ritenere quindi, in generale, come “corretto adempimento” anche quello tardivo effettuato entro tale data.
Si ritiene, infatti, che anche la semplice contestazione di tale ritardo, per acquisire certezza dell’esistenza di specifica giustificazione nei singoli casi, contrasti in tale transitoria e generalizzata situazione di difficoltà, con le esigenze dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l’Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito.”
Auguriamo un buon weekend!
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