Legge 31 dicembre 1996, n. 675
"Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n.
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CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalita'
e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per
"banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o
piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una
pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle
modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o
consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il
dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la
conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai
sensi dell'articolo 30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La
presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini
esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e'
soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito
pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo di
adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso
esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di
cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui
dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al
titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base
alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia
penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici
giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di
grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati personali
svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e'
soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato
con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti
all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente
legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la
natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione
dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una
descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g)
l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce
il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri trattamenti o
banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del
notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche' coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile,
se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza,
capacita' ed affidabilita', forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei
dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta
raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali devono essere previamente informati per iscritto
circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del
trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del
consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a)
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e'
necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o
di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del codice di
deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati
nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e'
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In
relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a)
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il
trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei
diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e
d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da
Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalita' inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema
dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonche' la tutela della loro stabilita';
e) ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il
quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera
h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei
dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Art.
15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei
dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento
dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b)
ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento per finalita'
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per
fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati
personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del
trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei
dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita'.
Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la
diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono
ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati
provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita';
c)
in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei
limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in
particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di
attivita' economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la
salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso
per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di
intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora
questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente
alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi
bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita'
correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati
raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21.
(Divieto di comunicazione e
diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di
cui all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono
comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando
siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b),
d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1.
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela
dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime
finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del
Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di
cui all'articolo 686 del codice di procedura penale).
1. Il trattamento
di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e'
ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista).
1. Salvo che per i
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso
dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui
all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei
limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo
trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui
all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento
svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere
effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art. 26.
(Dati concernenti persone
giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di
dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti
a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME
SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti
pubblici).
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali
all'estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito
qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o
per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o
con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e
24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di
intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo' essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante
non puo' essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E
DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.
30.
(Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita' di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il
Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale
dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare
se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di
regolamento e in conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai
relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere
le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e)
adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f)
vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita', la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i)
curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e
delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati di
cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento
dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei
dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso
puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
m) segnalare al
Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione
sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di
assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai
fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se
rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per
l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, puo' disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalita' di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificita' della verifica, il membro designato puo' farsi assistere da personale specializzato che e' tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .
Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle
dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente
e' determinato in misura non superiore a quarantacinque unita', su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi' previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme volte a precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonche' della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo' comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo' avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO VIII
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o
infedele notificazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della reclusione sino ad un anno.
Art. 35.
(Trattamento illecito di dati
personali).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione
sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e' da uno a tre anni.
Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie
alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali,
in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal
fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due
anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del
Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo
29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna
per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione
della sentenza.
Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED
ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1.
Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42.
(Modifiche a disposizioni
vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul
Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati
in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro
trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i
necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti
giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in
forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la
rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata
"Autorita'" ai fini del presente decreto; tale Autorita' opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita',
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle
relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il
triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le
disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge
e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma
dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della
presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del
Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del
citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi' ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN
VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La
presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di
dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a) e alla nomina del Garante.